Altre Informazioni | La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille, in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati, tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all’art. 3, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito o, se il caso lo richiede, l’identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato.
In Italia la competenza per la legalizzazione o l’apostille è ripartita tra la Prefettura e la Procura della Repubblica territorialmente competenti in relazione al luogo di emissione dell’atto o nel quale ha sede l’ente che lo ha prodotto.
- Rivolgersi alla Procura della Repubblicaper atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria, come ad esempio i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
- Rivolgersi alla Prefetturaper apporre il timbro di legalizzazione/apostille su documenti emessi dai comuni, documenti scolastici ed ogni altro atto amministrativo in genere.
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