01/01/2012 -
Certificazioni della Pubblica Amministrazione
L’art 15 della L. 183 del 2011, ha introdotto sostanziali modifiche al DPR 28\12\2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
In particolare dal 1° gennaio 2012:
- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445\00 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà);
- I certificati rilasciati all’interessato devono riportare a pena di nullità la dicitura: “ A partire dal 1 gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ( art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)”;
- Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.